Inventario de credito fondiario
Posizione 2434
- Posizione XV
Le operazioni di Credito Fondiario furono stabilite dalla
legge 14.6.1866 e svolte sulla base del Regolamento approvato con R.D.
25.8.1866.
La legge 14.6.1866 sul Credito Fondiario approvò la
convenzione del 4.10.1865 con la quale il Banco di Napoli, il Monte dei Paschi
di Siena, la Cassa Centrale di Risparmio di Milano, le Opere Pie S. Paolo di
Torino e la Cassa di Risparmio di Bologna assumevano l'esercizio del credito
fondiario nelle province continentali del Paese, con l'impegno che ciascun
Istituto avrebbe operato esclusivamente in una propria area territoriale.
Per l'esercizio della nuova attività creditizia il Banco di
Napoli assegnò alla sezione speciale di credito fondiario un fondo di garanzia
di L. 8 milioni e cominciò ad operare a partire dall'1.9.1867.
Il Credito Fondiario aveva per scopo: prestare, con ipoteca
di primo grado e fino alla metà del valore dei fondi offerti in garanzia, somme
rimborsabili secondo piani d'ammortamento; acquistare, per via di cessione o di
surrogazione, crediti ipotecari o privilegiati, rendendoli riscattabili con
ammortamento; emettere cartelle fondiarie al tasso del 5%, il cui valore doveva
essere pari alla somma erogata al mutuatario; fare anticipazioni in c/c
ipotecario, alle stesse condizioni dei prestiti; pagare le cedole della Rendita
Pubblica Italiana, dei Buoni del Tesoro, dei vaglia bancari, degli assegni
emessi dalla Cassa dello Stato, di interessi e dividendi di società aventi
sussidi statali.
Le somme deliberate dovevano essere convertite nellacquisto
di cartelle fondiarie, nominative o al portatore, che avevano un taglio di L.
500 e comprendevano cedole rimborsabili periodicamente ed ammortizzate mediante
estrazione a sorte. Il sorteggio avveniva ogni sei mesi per un importo pari
all'ammontare delle rate di ammortamento corrisposte dai mutuatari nel semestre
precedente.
Come prescritto dalla legge, il Credito Fondiario del Banco
di Napoli doveva disporre di un fondo di riserva, da formarsi accantonando la
quarta parte dell'utile netto annuo; tale somma era impiegata in rendita
iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico.
Il Credito Fondiario del Banco di Napoli compilava
settimanalmente lo stato delle sue operazioni; la gestione della Sezione
fondiaria veniva riassunta in un resoconto annuale da tenersi distinto e
separato dalle altre operazioni di banca.
Il Ministero di Agricoltura Industria e Commercio nominava
presso ogni Istituto di credito fondiario un delegato governativo con il
compito di sorvegliare l'esatta applicazione delle norme di legge.
Specie dei mutui
I mutui potevano essere di due specie: prestiti con
ammortizzazioni e aperture di credito in c/c ipotecario. A differenza dei
prestiti, che venivano fatti in cartelle fondiarie, le anticipazioni in c/c
erano realizzate in danaro, e in caso di ritardo di pagamento, anche di una
sola parte del credito scaduto, l'Istituto poteva chiedere subito l'esazione
integrale di tutta la somma dovuta. Il debitore poteva, altresì, estinguere in
tutto o in parte il suo debito, sempre versando il dovuto per interessi, tasse
e commissioni. Ogni volta che il mutuatario estingueva un quinto del suo debito
originario, aveva diritto alla riduzione proporzionale della somma
ipotecariamente iscritta.
Le disposizioni delle leggi penali circa i reati di frode,
alterazione e falsificazione di titoli dello Stato erano estese anche alle
cartelle fondiarie le quali, tra l'altro, non erano sequestrabili.
Per riscuotere le annualità, fu data facoltà all'Istituto di
procedere nei confronti dei debitori morosi con la stessa procedura di cui si
giovava lo Stato in fatto di esecuzione mobiliare. Il precetto di pagamento
doveva essere notificato direttamente al debitore o ai suoi legittimi eredi nel
domicilio eletto nel contratto di prestito. L'Istituto, inoltre, poteva far
nominare dal tribunale un sequestratario dei beni, il quale riscuoteva le
rendite ed i frutti del fondo, il cui ammontare, fatte le dovute detrazioni,
veniva versato al l'Istituto. Questo, da parte sua, poteva richiedere la messa
all'incanto del fondo espropriato e l'eventuale acquirente, entro venti giorni
dall'ultima vendita, doveva corrispondere all'Istituto il credito in danaro.
Titoli
a corredo della domanda di mutuo
L'importo di un contratto di prestito o di anticipazione in
c/c oscillava tra un minimo di L. 1.000 ed un massimo di L. 500.000; invece,
l'importo di ogni contratto di anticipazione su pegno di cartelle fondiarie
andava da un minimo di L. 250 sino ad un massimo di L. 500.000. L'Art. 4 del
Regolamento per l'esecuzione della legge sul Credito Fondiario indicava i
documenti che dovevano corredare la domanda di mutuo: specifica della
denominazione degli immobili da ipotecarsi e della loro natura, del comune in
cui si trovavano, del numero catastale e delle mappe censuarie e dei loro
confini; documenti comprovanti la legittimità della proprietà ed il suo valore;
certificati probanti la libertà ipotecaria o lo stato delle ipoteche. Secondo
quanto disposto con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione del 6.9.1877,
le domande di mutuo dovevano essere redatte su appositi moduli rilasciati
dall'Amministrazione del Credito Fondiario. Si dovevano, inoltre, aggiungere o
la tabella delle tasse sui fabbricati, se si davano in ipoteca fondi urbani, o
gli avvertimenti di fondiaria, se si trattava di fondi rustici.
I documenti redatti andavano inoltrati all'Amministratore o
Sottodirettore del Credito Fondiario ed, in sua mancanza, al Segretario
dell'Ufficio. Gli immobili dati in ipoteca dovevano produrre un reddito certo e
durevole e l'annualità corrisposta dal proprietario doveva, comunque, essere
inferiore al reddito annuo netto del cespite. Gli stessi, infine, dovevano
essere assicurati dal proprietario contro i danni derivanti da incendio.
Organi preposti
all'amministrazione del Credito Fondiario:
Consiglio Generale del
Banco di Napoli
Il Consiglio Generale del Banco, per quanto concerneva il
Credito Fondiario, esaminava i bilanci consuntivi, discuteva ed approvava
quelli preventivati; deliberava sull'organico degli impiegati, nonché fissava
stipendi ed onorari, esercitando tutte le attribuzioni conferite dagli statuti
circa l'amministrazione generale del Banco.
Consiglio
d'Amministrazione del Banco di Napoli
Il Consiglio d'Amministrazione, su parere del Comitato dei
Giureconsulti, deliberava sulle seguenti iniziative: contratti di prestiti,
transazioni, compromessi, impiego di fondi, acquisto e vendita di cartelle,
conservazione ed esperimento di diritti reali contro debitori insolventi, norme
per la riscossione delle annualità, premi ed aggi delle esazioni ed altro.
Su proposta del Direttore Generale, disponeva l'apertura di
crediti in c/c e stabiliva la somma da impiegare per pegnorazione di cartelle
fondiarie.
Accertava, infine, il resoconto mensile di cassa ed il
bilancio delle operazioni.
Direttore Generale del
Banco di Napoli
Il Direttore Generale del Banco sovrintendeva agli uffici ed
alla cassa dell'Istituto, avendo facoltà di sospendere quelle operazioni non
conformi al Regolamento, informandone poi il Consiglio d'Amministrazione.
Su proposta del Dirigente, il Credito Fondiario provvedeva
all'ordinamento del servizio della Sede Centrale in Napoli, delle Succursali,
degli Uffici ed Agenzie di provincia.
Direttore del Credito
Fondiario
Il Direttore del Credito Fondiario sovrintendeva e regolava
tutto il servizio centrale. Riceveva le domande di mutuo e ne disponeva la
registrazione; richiedeva a pubblici uffici ed alle parti interessate i
documenti necessari per deliberare su ogni domanda; firmava la corrispondenza
interna e le quietanze; eseguiva le deliberazioni del Consiglio
d'Amministrazione ed emetteva tutte le ordinanze d'urgenza facendone rapporto
al Direttore Generale.
Rappresentava l'Istituto di fronte a terzi in tutti i
contratti, stipulazioni, giudizi, ecc.; provvedeva agli atti di conservazione;
firmava ordinativi, polizze, fedi di credito e mandati di pagamento inerenti al
Servizio; sospendeva gli impiegati; dava corso alle domande di prestito e di
c/c; contrassegnava il libro maggiore e quello del riscontro; verificava, sotto
la propria responsabilità, lo stato di cassa e la tenuta di titoli e registri;
firmava le situazioni da trasmettere al Direttore Generale e preparava i
bilanci preventivi; provvedeva, inoltre, all'occorrente per il sorteggio delle
cartelle ed alla pubblicazione di quelle sorteggiate.
Annualmente, infine, presentava al Consiglio
d'Amministrazione una relazione sulla gestione dell'anno precedente.
Uffici
preposti al funzionamento del Servizio Centrale:
Ufficio
di Segreteria
Il Segretario Capo curava l'esecuzione delle ordinanze
emesse dal Direttore del Servizio e conservava i registri delle deliberazioni
prese dal Consiglio d'Amministrazione relative al Credito Fondiario; curava la
corrispondenza con la Direzione Generale ed, inoltre, redigeva tutti i processi
verbali compreso quello per la verifica di cassa.
Uno dei suoi compiti principali era mantenere in regola
tutta una serie di atti e registri necessari per l'accorta amministrazione
dell'Ufficio.
Ufficio
di Ragioneria
Il Ragioniere Capo aveva il compito di impostare e regolare
la scrittura di tutti i registri del proprio ufficio, che dovevano essere
tenuti separati e distinti da quelli del Banco. Spediva al cassiere i mandati
di pagamento dopo averli vistati; curava il libro giornale a partita doppia ed
il libro maggiore; ogni giorno compilava la situazione generale dell'Istituto,
inviandone copia al Direttore Generale ed all'Ispettore governativo. Ogni sei
mesi procedeva alla chiusura della gestione.
Infine, provvedeva alla conservazione delle ipoteche e
vegliava sull'esatta tenuta e sul controllo di registri ed atti riportanti
ordini di pagamento e di esazione.
Ufficio di Cassa
Il Cassiere del Credito Fondiario provvedeva a tutti i
pagamenti in danaro, oppure in cedole e pagava tutti i mandati a firma del
Direttore della Sede Centrale. Pagava, inoltre, le cartelle sorteggiate, a
distanza di otto giorni dalla presentazione; alla presenza del Direttore
Generale, del Direttore del Credito Fondiario e dell'Ispettore governativo,
estingueva ed annullava, ogni semestre, le cartelle rese dai debitori in caso
di restituzioni totali o parziali dei prestiti con ammortamento, nonché le
cartelle sorteggiate.
Il cassiere curava la redazione quotidiana della situazione
di cassa e, dopo averla firmata, la inviava al Direttore del Servizio ed al
Ragioniere Capo, Conformemente alle norme regolamentari, doveva versare una
cospicua cauzione sotto forma di rendita iscritta sul Gran Libro del Debito
Pubblico, la quale, comunque, poteva esser fornita anche in cartelle fondiarie.
Ufficio del Contenzioso
Tale ufficio era composto da un ufficio legale permanente e
da un comitato di giureconsulti.
L'Ufficio permanente esaminava i documenti relativi alle
domande di prestito ed esprimeva parere conforme sulle domande stesse; si
esprimeva, ancora, sulle vertenze da intraprendere, sulla procedura da seguire
e su tutto il contenzioso riguardante il Credito Fondiario.
Tramite il proprio segretario, curava un registro in cui
venivano trascritti e riportati le relazioni e gli avvisi dell'ufficio
medesimo, nonché i pareri del Comitato dei giureconsulti.
Ufficio Tecnico
l'Ufficio Tecnico indicava le norme per gli apprezzamenti e
rivedeva quelli fatti da gli ingegneri locali.
Ufficio Notarile
All'Ufficio Notarile era devoluta la preparazione e la
stipula di tutti i contratti secondo le direttive date dall'Amministratore
dell'Istituto. Detto Ufficio accertava, inoltre, l'identità dei mutuatari o dei
loro procuratori e verificava la veridicità e la validità dei titoli esibiti,
esprimendo parere conforme in una relazione inoltrata al Direttore del Credito
Fondiario.
Il Consiglio
Amministrativo dei Credito Fondiario
Con deliberazione del Consiglio Generale del 14.11.1881 fu
prevista l'istituzione del Consiglio Amministrativo del Credito Fondiario,
composto dal Direttore Generale, che ne assumeva la presidenza, e da altri due
membri scelti tra i componenti il Consiglio d'Amministrazione Centrale.
Su relazione scritta, concordata tra l'Ufficio Tecnico e
quello Legale, il Consiglio Amministrativo deliberava sull'ammissione, o sul
rigetto delle domande di mutuo e sull'apertura di c/c ipotecari. Emetteva
provvedimenti e deliberazioni circa i reclami tendenti a modificare
l'esecuzione di sue precedenti deliberazioni o di contratti già stipulati;
deliberava su istanze di debitori morosi miranti ad ottenere differimenti nel
corso di procedure coattive. Su domanda del Direttore Generale o del Consiglio
d'Amministrazione Centrale, forniva pareri sulle più importanti materie e
questioni riguardanti il Credito Fondiario; investigava sulla gestione dei
singoli uffici e verificava la regolarità delle scritture e l'esattezza del
movimento di cassa e di portafoglio; controllava, infine, la formazione delle
cartelle e la loro emissione. Si riuniva una volta alla settimana, redigendo un
regolare processo verbale delle sue sedute, e alla fine di ogni anno inviava al
Consiglio d'Amministrazione Centrale una relazione particolareggiata sulla
situazione generale dell'Istituto e sull'andamento dei singoli servizi.
Iter della richiesta di
mutuo fino all'erogazione
Dopo aver esaminato ed approvato tutti i documenti a corredo
della domanda di mutuo, il consulente legale redigeva un rapporto esprimendo
parere conforme. In seguito a ciò, il Direttore della Sede Centrale nominava un
perito, passando la richiesta di mutuo all'Ufficio Tecnico.
Dopo la dichiarazione di ammissibilità da parte della
Direzione Centrale, questa ne faceva proposta al Consiglio d'Amministrazione
del Banco il quale, se lo riteneva opportuno, autorizzava la stipulazione del
contratto di prestito condizionato allo scopo di accertare la esistenza di
precedenti ipoteche. Esaminata la regolarità e l'esattezza di tutti i dati da parte
dell'Ufficio Legale, si poteva stipulare il mutuo definitivo e passare
all'avvaloramento delle cartelle fondiarie.
I versamenti delle rate semestrali, stabilite con un preciso
piano d'ammortamento, potevano farsi presso qualsiasi filiale del Banco di Napoli,
dietro rilascio di regolare quietanza.
Il Credito Fondiario in
liquidazione
In seguito ad eventi negativi che portarono alla formazione
di un grosso contenzioso e ad un elevato sbilancio dell'Istituto fondiario,
esposto verso l'Azienda bancaria per più di 45 milioni di lire, con R.D.
3.11.1894 n° 464, fu disposta la messa in liquidazione dell'Istituto di Credito
Fondiario del Banco di Napoli. Il giorno 10 dello stesso mese fu iniziato il
passaggio di gestione dalla precedente Amministrazione autonoma all'Ufficio
liquidazioni. Con la legge 17.1.1897 n° 9, il Credito Fondiario fu messo in
condizione di rimborsare al Banco la considerevole anticipazione ricevuta.
Secondo tale legge, divenuta definitiva il 3.3.1898, l'Istituto in liquidazione
doveva provvedere a tutti i suoi bisogni con i soli rientri di mutui; si
stabiliva, inoltre, che le cartelle in circolazione fossero convertite in altre
al tasso del 3,50 % esente da imposta e che l'ammortizzazione del debito
avvenisse entro 50 anni.
L'applicazione delle leggi sul Credito Fondiario diede
risultati superiori alle aspettative; nel 1897 si iscrissero al fondo riserva
L. 1.500.000 e nell'anno seguente oltre L. 900.000 (R.D. 22.4.1897 art. 4).
Con la legge 7.7.1905 n° 350, infine, il Credito Fondiario
in liquidazione fu esonerato dal versare al Banco l'ammontare della tassa di
circolazione sulle cartelle e l'imposta di ricchezza mobile ad estinzione del
proprio debito.
Tale gestione in liquidazione durò più di un trentennio ed
in tale periodo l'attività dell'Ufficio si limitò a curare l'estinzione dei
mutui man mano che si incassavano le semestralità in scadenza ed a perseguire
legalmente i mutuatari morosi. Nel 1929, ultimo anno della gestione in
liquidazione, i mutui in bilancio figuravano per circa otto milioni di lire ed
il fondo unico della sezione registrava una somma superiore ai 48 milioni di
lire. Il Credito Fondiario in liquidazione fu disciplinato da un'ordinanza del
Direttore Generale Nicola Miraglia, approvata dal Consiglio d'Amministrazione
il 10.6.1897, con la quale si disponeva che oltre alla Direzione, il Servizio
Centrale del Credito Fondiario avesse cinque uffici: Ufficio Legale, Ufficio
del Patrimonio e delle Amministrazioni, Ufficio Tecnico, Ufficio Contabile e
Ufficio di Cassa e di Avvaloramento.
Questa articolazione modificava l'ordinamento amministrativo
fino allora seguito ed apprestava una serie di uffici, il cui compito era
essenzialmente rivolto all'individuazione dei mutui con pagamento arretrato, al
recupero di quelli non pagati e all'amministrazione immobiliare pervenuta al
Banco a seguito di giudizi.
Ufficio Legale
L'Ufficio Legale era suddiviso in due sezioni: Contratti e
Contenzioso. La sezione Contratti provvedeva alle quietanze per estinzione
totale dei mutui o dei pagamenti parziali con restrizione d'ipoteca. Si
occupava, inoltre, dei contratti di proroga dei mutui, di contratti di vendita
o di locazione di beni dell'Istituto; forniva, infine, pareri legali diversi.
La sezione Contenzioso, invece, si occupava della riscossione
coattiva dai mutuatari morosi e dei relativi giudizi; esaminava denunzie e
reclami; sorvegliava e dirigeva l'andamento dei giudizi tra i sequestratari ed
i mutuatari morosi.
Ufficio del Patrimonio e
delle Amministrazioni
Tale Ufficio venne diviso in: Ufficio dei beni urbani, che
si occupava della costituzione delle amministrazioni e sorvegliava la loro
gestione da parte degli amministratori, ed Ufficio dei beni rustici, che aveva
le identiche attribuzioni del primo ufficio ed in più portava la contabilità
delle scorte vive e morte e dei prodotti invenduti.
Ufficio Tecnico
All'Ufficio Tecnico fu affidata la manutenzione dei
fabbricati di proprietà del Credito Fondiario a Roma ed a Napoli. Tale Ufficio
si occupava, inoltre, delle revisioni di lavori e perizie conclusi, della
liquidazione del conto-spese ai periti e dava pareri in genere.
Ufficio Contabile
L'Ufficio Contabile era suddiviso in tre sezioni:
Ragioneria, Conti Correnti e Controllo. L'Ufficio Ragioneria si occupava della
contabilità riassuntiva del Credito Fondiario e di tutte le operazioni
contabili e di gestione dell'Istituto in liquidazione.
All'Ufficio dei Conti Correnti era affidata la tenuta di
conti individuali, della compilazione del ruolo semestrale e delle
liquidazioni.
L'Ufficio Controllo verificava tutte le operazioni svolte
dall'Ufficio Contabile; revisionava le cedole e le cartelle rientrate,
classificandole e custodendole fino al loro bruciamento.
Ufficio di Cassa e di
Avvaloramento
Tale Ufficio, tra i suoi compiti, aveva quello di custodire
i depositi ed i valori dell'Istituto, Curava incassi e pagamenti, avvalorava le
cartelle e scaricava sui ruoli e sulle matrici quelle sorteggiate. Il
Segretario di quest'Ufficio coadiuvava il Direttore del Credito Fondiario e lo
rappresentava in mancanza dell'Ufficiale legale più anziano. Redigeva i verbali
del Consiglio Amministrativo del Credito Fondiario in liquidazione e rispondeva
della tenuta dell'Archivio, curando anche il protocollo e la copisteria.
Una volta risanata la situazione patrimoniale del Credito
Fondiario ed a seguito di pressanti insistenze da parte di privati ed enti, il
Banco, all'Art. 13 dello statuto del 2.6.1927 n° 829, posteriore alla cessione
della funzione dell'emissione, sancì il ripristino delle operazioni di credito fondiario
finalizzate alla sistemazione di aziende patrimoniali ed ai bisogni di
miglioramento e di sviluppo edilizio del Mezzogiorno, integrando l'opera svolta
da gli Istituti fondiari nazionali.
La sezione autonoma del Credito Fondiario, istituita con R.D.L.
10.10.1929 n° 1894, riprese a funzionare con l'assegnazione di un fondo di
riserva di L. 50 milioni, costituito dal fondo di riserva speciale dell'Azienda
in liquidazione integrato da un'assegnazione dal fondo di riserva ordinario
dell'Istituto. La nuova gestione assorbì tutte le attività e le passività della
precedente amministrazione in liquidazione, conservando immutati i benefici
concessi, sia all'Istituto, che ai portatori di cartelle.
Contenuto
dell'Inventario
I documenti riportati nel presente Inventario sono
raggruppati in due posizioni: la 2434 e la XV. Quelli appartenenti alla
prima posizione sono i più antichi e si riferiscono all'arco di tempo compreso
tra il 1866, anno dell'inizio delle operazioni di credito fondiario, ed il
1894, anno in cui si decise la messa in liquidazione dell'Istituto fondiario
del Banco di Napoli. I documenti appartenenti alla posizione XV sono, invece
immediatamente susseguenti ai primi e formano il materiale relativo alla
gestione in liquidazione del Credito Fondiario e vanno dal 1895 al 1929.
La posizione 2434 comprende oltre 70 cartelle, mentre la
posizione XV, ne comprende un centinaio. Ciascuna cartella si articola in un
numero vario di fascicoli.
Dal punto di vista archivistico, la documentazione della
Sezione del Credito Fondiario si suddivide in 13 fascicoli: 1) leggi, decreti,
ordinamenti, istruzioni e corrispondenza di ordine generale; 2) estrazioni
semestrali, pagamento di cedole e di cartelle estratte, tramutamento di
cartelle, ricchezza mobile; 3) corrispondenza tra il Credito Fondiario ed i
mutuatari su mutui in corso e su affari generali; 4) amministrazioni
patrimoniali; 5) amministrazioni giudiziarie; 6) riscossione di rendite e
pagamenti di spese; 7) contributo alle spese di amministrazione; 8) estratti di
deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione; 9) conto corrente col Banco per
il servizio di cassa; 10) bilanci: preventivo e consuntivo; 11) situazioni e
relazioni annuali; 12) acquisto e vendita di Titoli dello Stato o garantiti
dallo Stato per il fondo unico (legge 7.7.1905 n° 350), riscossione di
interessi e sorteggio di titoli; 13) acquisto di Titoli dello Stato o garantiti
dallo Stato per graduale estinzione del debito del Credito Fondiario verso il
Banco (tassa di circolazione e di ricchezza mobile).
Per ogni fascicolo è stata redatta una scheda
analitico-sintetica che, intestata all'interessato principale, ne evidenzia
l'oggetto - di solito un mutuo ipotecario -, il periodo e le conclusioni. Per
ogni nominativo, inoltre, sono state compilate schede di richiamo e di rinvio,
riportando i soli numeri di posizione e di cartella della scheda principale.
In tal modo si è ottenuto uno schedario composto, complessivamente, da oltre diecimila schede le quali, unitamente al presente Inventario, forniscono ulteriori elementi utili per lo studio dell'attività svolta dal Banco di Napoli, attraverso le sue strutture del Credito Fondiario, per lo sviluppo del Mezzogiorno e dell'economia del Paese.